Statuto

Associazione Micologica Monte Linas

Associazione Micologica Monte Linas

Art. 1 Costituzione

E’ costituita l’Associazione denominata Associazione Micologica “ Monte Linas “ è un ‘Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I° del capo III° art. 36 e segg. Del Codice Civile, nonché del presente statuto.

Art. 2 Sede

L’Associazione ha sede provvisoria a Guspini in via Palermo 25.

Art. 3 Oggetto

L’Associazione Micologica “ Monte Linas” ha scopi scientifico-culturali, non di lucro e si propone :

a) promuovere e favorire la conoscenza e lo studio della Micologia ed in particolare delle specie fungine che si trovano nel territorio della 18^ Comunità Montana e nell’intero complesso del Monte Linas;

b) stimolare l’interesse per la conoscenza, il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, organizzando escursioni per far conoscere i funghi nel loro habitat;

c) organizzare mostre, conferenze e convegni per suscitare l’interesse delle popolazioni e delle Autorità alla Micologia;

d) organizzare corsi teorico-pratici volti alla conoscenza dei funghi;

e) collaborare con scuole ed altre Associazioni similare, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4 Categorie dei Soci

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Soci fondatori

Sono Soci fondatori i soci che hanno costituito l’Associazione;

b) Soci Onorari

L’assemblea, per proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Soci Onorari coloro che, pur non essendo iscritti e non versando quota svolgano un’attività particolarmente rilevante e meritoria per il conseguimento degli scopi sociali.

c) Soci Sostenitori

Sono denominati Soci Sostenitori coloro che, pur non partecipando assiduamente alla vita associativa, contribuiscono finanziariamente o in modo tangibile a sostenere le attività.

d) Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari le persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

e) Soci Aggregati

Sono Soci Aggregati i minori di anni 18 che sono tenuti al pagamento di una quota annua pari alla metà di quella stabilita per i soci Ordinari.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione .

Art. 5 L Ammissibilità dei Soci

L’ammissione dei Soci Ordinari e Aggregati è deliberata, su domanda scritta del richiedente e controfirmata dal Consiglio Direttivo . contro i rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni al Consiglio dei Probiviri.

Art. 6 Effettività Del Rapporto Associativo

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni : richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione . I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 Democraticità Dell’Associazione

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

I Soci aggregati hanno solo voto consultivo e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Art. 8 Patrimonio ed Entrate dell’ Associazione

Le risorse economiche dell’ Associazione sono costituite da :

a) beni, immobili e mobili;

b) contributi;

c) donazioni e lasciti ;

d) ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 Obbligo di Relazione Bilancio Annuale

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile .

Esso deve essere depositato presso la Sede Sociale entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10 Organi dell’Associazione

Gli Organi dell’Associazione sono :

a) l’Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Segretario; e) Il Tesoriere; f) Il Collegio dei Revisori; g) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 Assemblee dei Soci

Le Assemblee ( ordinaria e straordinaria) devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto contenente:

l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, data e ora dell’adunanza. Detto avviso dovrà essere consegnato o spedito per posta almeno due settimane prima del giorno fissato, inoltre và affisso all’albo della Sede. Per ogni assemblea saranno previste due convocazioni ; per la validità della prima è richiesta la maggioranza dei Soci; la seconda convocazione è valida con qualunque numero di Soci presenti e aventi diritto al voto. ( Dal conteggio vanno escluse le deleghe ).

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ( 50+1) e rese per scrutinio segreto o per alzata di mano o per appello nominale secondo il volere della maggioranza dell’Assemblea.

Le deliberazioni delle Assemblee straordinarie saranno valide con il voto favorevole di 2/3 dei Soci presenti e aventi diritto di voto .

E’ possibile per i Soci impossibilitati a partecipare all’Assemblea, delegare altro Socio. Il Socio presente non potrà avere più di una delega. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità col presente Statuto, vincolano i Soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Per le modifiche del presente Statuto occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti con le stesse limitazioni previste per le Assemblee Straordinarie.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della Sede del relativo verbale.

Art. 12 Poteri e compiti dell’Assemblea.

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a) Elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri : che durano in carica tre anni.

b) Approva il bilancio preventivo e consuntivo;

c) Approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura della seduta per eleggere gli Organi dell’Associazione, l’Assemblea elege un Presidente e un Segretario che dovranno sottoscrivere un verbale finale.

Art. 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri.

Presidente, Segretario, Tesoriere e da quattro Consiglieri.

Elegge al suo interno le cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti quattro membri.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei Soci.

Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo dell’Associazione. Si riunisce in media due volte all’anno ed è convocato da :

a) Il Presidente;

b) Da almeno tre Consiglieri su richiesta motivata;

c) Da richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono :

a) Predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

b) Formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;

c) Elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

d) Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’Albo dell’Associazione.

Art. 15 Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

16 Art. Segretario

Il Segretario è il depositario di tutti gli atti. Registra nel libro matricolare ammissioni , variazioni e dimissioni dei Soci. Compila e firma le relazioni delle adunanze e i verbali delle Assemblee ed informa i Consiglieri della Convocazione del Consiglio.

Art. 17 Tesoriere

Il Tesoriere raccoglie le quote dei Soci, tiene il bilancio dell’associazione, firma congiuntamente al presidente gli atti finanziari, prepara il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, e lo presenta all’esame dell’Assemblea ordinaria dei Soci.

Art. 18 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Soci e un supplente eletti dall’assemblea al di fuori dei componenti del consiglio Direttivo, verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della compatibilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 19 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci effettivi e due supplenti, eletti in Assemblea.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 20 Sostituzioni

In caso di dimissioni, incompatibilità o di decesso di un incaricato, la sostituzione avviene, da parte del Consiglio Direttivo, col primo dei non eletti o, in caso di rinuncia, con il secondo, terzo, etc,etc.

Art. 21 Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’ art. 3, comma 190 della L.23.12.96 N. 662

Art. 22 gratuità delle cariche associative

Tutte le cariche elettive sono gratuite. 

Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 23 Esonero Da Responsabilità

L’atto dell’iscrizione del Socio comporta espressamente l’esonero dell’Associazione, nonché dei rispettivi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Art. 24 Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non viene previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia contenute nel Codice Civile.